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Dal 13 febbraio prossimo potranno essere utilizzati solo registri di carico e scarico dei rifiuti "numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti"

L'obbligo della numerazione e vidimazione e stabilito dal comma 24-bis dell'articolo 2 del D.lgs 4/2008 che modifica il comma 6 dell'articolo 190 del D.lgs 152/2006.

Con il decreto 4/2008 si reintroduce un obbligo che il D.lgs 152/2006 aveva eliminato assoggettando i registri di carico e scarico dei rifiuti alle stesse procedure utilizzate per i registri Iva (anche se non tutti ritenevano cosi evidente la venuta meno dell'obbligo di vidimazione del registro dei rifiuti come prevista invece per l'Iva).

Le nuove disposizioni rendono quindi inutilizzabili a partire dal 13 febbraio i registri che mancano completamente di vidimazione e, identificando nelle Camere di Commercio i soli soggetti che possono effettuare la numerazione e vidimazione, rendendo irregolari anche gli eventuali registri attualmente in uso vidimati dagli Uffici finanziari (ad esempio quelli utilizzati fin da prima dell'entrata in vigore del D.lgs 152/2006).Anche se  a quest'ultima considerazione  occorre una verifica specifica perche la norma potrebbe essere anticostituzionale .

La numerazione e vidimazione presso le Camere di Commercio comporta il pagamenti di 30 euro a registro, indipendentemente dal numero delle pagine.

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