TESTO UNICO DELLA SICUREZZA (Dlgs 9 Aprile 2008 n. 81)

E’ entrato in vigore il 15 Maggio 2008 il nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(testo unico della sicurezza) recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 che ha mandato in pensione, tra l’altro, i decreti legislativi n. 626/1994 , n. 493/1996 e n. 494/1996
Il nuovo testo unico della sicurezza Dlgs 9 Aprile 2008 n. 81, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2008 è ufficilamente entrato in vigore il 15 Maggio 2008.
La normativa dovrebbe costituire un unico elemento di valutazione per la sicurezza sul lavoro in realtà vi sono ancora alcune incertezze che determinano nelle aziende e negli addetti ai lavori diverse perplessità.
In relazione alle novità introdotte occorre ripensare alcune modalità operative di gestione ed applicazione della sicurezza.
Le novità più importanti sono concernenti i nuovi obbliblighi in materia contrattualistica per appalti d’opera e somministrazioni, ad esempio, l’art. 26 prevede che:
comma 1 – Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici;
comma 2 – I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3 – Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
comma 4 – l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL;
comma 5 – Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
comma 6 – Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
comma 7 – Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008;
comma 8 – Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Appare anche significativo il fatto che tutte le valutazioni dei rischi già effettuate ai sensi del Dlgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni dovranno essere aggiornate entro il 31/12/2008 alla nuova normativa. [prorogate dal DLgs 03/06/2008 n. 97 alla data del 31/12/2008]
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