Area di servizio

Sito informativo per gestori di impianti di carburanti,consulenza gratuita per aprire/gestire un area di servizio

Distributori di carburante ad uso pubblico





Definizione Ai sensi dell’articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:1) rete: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metanoper autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercioad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi

e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso

privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli

di proprieta di amministrazioni pubbliche;

2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o piu apparecchi

di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e

le attivita accessorie.

Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti

generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti

senza la presenza del gestore.

Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce

di utilita pubblica qualora la sua distanza dall?impianto piu vicino risulti superiore a

15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento

al percorso stradale minimo, sulla viabilita pubblica, nel rispetto della segnaletica

stradale.

Requisiti Requisiti soggettiviAi fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’impianto di un distributore di carburantiil richiedente deve:- aver compiuto il 21° anno d’eta; nel caso in cui il richiedente sia una societa, il

requisito dell’eta deve essere posseduto dal legale rappresentante;

- essere cittadino italiano o ente italiano o degli stati membri dell’UE oppure

societa con sede sociale in Italia o nei predetti stati oppure persona fisica o giuridica

avente nazionalita di stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa

italiane all’esercizio dell’attivita di distribuzione carburanti ad uso di autotrazione.

- Requisiti per l’esercizio di attivita di commercio

- Requisiti per licenze di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e

bevande.

Requisiti dell’impianto

- Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina

e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e, ad esclusione di

quelli ubicati nell’ambito territoriale appenninico, di autonomi servizi all’automobile

ed all’automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome

attivita commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art.

4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Tali impianti devono rispettare le distanze,

le superfici, gli indici di edificabilita e gli ulteriori criteri e parametri definiti

dalla Del. C.R. 355/02.

- I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono

essere in possesso dei requisiti di cui sopra ed inoltre essere dotati, oltre che di

autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attivita

commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art.

4, c. 1, l. d) D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri

contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

- Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature

self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore esclusivamente

nelle zone montane svantaggiate, prive di impianti, a condizione che sia

garantita l’adeguata sorveglianza.

- Gli impianti gia autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service

post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all’auto e all’automobilista,

autonome attivita commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione

di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi

di vicinato di cui all’art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Devono comunque

rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanisticocommerciale.

- I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in vigore della Del. C.R.

355/02, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione

che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici

esercizi non inferiore a 30 mq e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a

quella di cui al l’art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare

gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

- Qualora l’autonoma attivita integrativa riguardi i pubblici esercizi, l’autorizzazione

puo essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli

piani di settore.

Modalita di presentazione Autorizzazione all’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti perautotrazione ad uso pubblicoNuove autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzionedi carburanti ad uso pubblico possono essere rilasciate nel rispetto della normativa

vigente nonché di quanto previsto dalla Del. C.R. 355/02 in merito alle diverse zone del

territorio comunale.

La programmazione regionale definisce le tipologie e i requisiti degli impianti

tenuto conto della localizzazione dei medesimi nelle zone di pianura e nella zona appenninica (montagna).

Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale ricompresa nelle

Comunita montane.

Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale e ripartito in 4

zone omogenee, cosi definite:

- Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani

che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di

cui al D.M. 2 aprile 1968 (zona A);

- Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate

prevalentemente alla residenza (zone B e C del D.M. 2 aprile 1968);

- Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi

commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate prevalentemente a

nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e

le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di

interesse generale (zone D ed F del D.M. 2 aprile 1968);

- Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente ad attivita

agricole (zona E del D.M. 2 aprile 1968).

In tutte le zone comunali e possibile l’installazione, la trasformazione o l’integrazione

degli impianti esistenti con colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.

L’autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di g.p.l. e metano per autotrazione

e rilasciata dallo sportello unico nel rispetto delle modalita di localizzazione,

dei limiti dimensionali e delle distanze prescritte dalla Del.C.R. 355/02, in particolare

art. 5, punto 5.2, “Distanze minime”, art. 5, punti 5.3 e 5.4, “Superfici minime…” per

ambito territoriale, art. 5, punto 5.5 “Indici di edificabilita”.

Rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione

ad uso pubblico incompatibili

Ai sensi dell’art. 3 Del. C.R. 355/02, allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertare le incompatibilita degli stessi rispetto alle casistiche di incompatibilita assoluta (art. 3, punto 3.2, Del. C.R. 355/02) e di incompatibilita relativa (art. 3, p. 3.3, Del. C.R.

355/02), entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della Del. C.R. medesima, fatte

salve comunque le ulteriori norme in materia.

In caso di accertamento di incompatibilita, il Comune, ai sensi dell’art. 3, p. 3.5

Del. C.R. 355/02, e tenuto a trasmettere ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente

alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l’elenco delle eventuali

aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.

Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché

sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria

con criteri dallo stesso fissati. A parita di posizione, si ritiene opportuno tenere

conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli

impianti incompatibili devono trasferirsi.

Nell’ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza

delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni

caso, e facolta del titolare dell’impianto incompatibile comunicare la disponibilita di

aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende

trasferirsi.

Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra revoca le autorizzazioni,

secondo i termini e le modalita di cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5 Del. C.R. 355/02.

Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto generico

nonché le distanze e le superfici minime stabilite.

Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco puo in ogni caso autorizzare la

prosecuzione dell’attivita di un impianto di utilita pubblica in deroga alle incompatibilita

di cui ai punti 3.2 e 3.3 Del. C.R. 355/02 fino a quando non vengano installati impianti

conformi alla normativa vigente.

Autorizzazione alla modifica di impianti di distribuzione carburanti

ad uso pubblico

Ai sensi dell’art. 2, p. 2.2, Del. C.R. 355/02, costituisce modifica all’impianto:

a. la variazione del numero di carburanti erogati;

b. la variazione del numero di colonnine;

c. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente

a erogazione doppia o multipla per prodotti gia erogati;

d. la sostituzione di uno o piu serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o

delle colonnine per prodotti gia erogati;

e. la variazione del numero o della capacita di stoccaggio dei serbatoi;

f. la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

g. l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h. l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

i. la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

j. la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio

a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme

di sicurezza, fiscali e ambientali.

Le modifiche di cui alla lettera a) relative all’aggiunta di un prodotto devono essere

preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l’impianto, nel rispetto delle

distanze di cui alla Del. C.R. 355/02. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice

comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) e asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere allegata autocertificazione

attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla programmazione regionale per questa

tipologia di impianti.

La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica

e deve essere autorizzata.

Autorizzazione alla sospensione dell’esercizio di impianti di distribuzione

carburanti ad uso pubblico

I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere

l’esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore

a 6 mesi.

Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, puo autorizzare

un’ulteriore sospensione dell’attivita dell’impianto per un periodo non superiore a 6

mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell’utenza.

Collaudo

I nuovi impianti e le parti modificate per le quali e richiesta l’autorizzazione non

possono essere posti in esercizio prima dell?effettuazione, su richiesta dell’interessato al

Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell’apposita Commissione

costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un

rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell’ARPA e dell’ASL.

Il collaudo deve di norma essere effettuato entro 3 mesi dalla richiesta.

Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle

norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui

al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Del. C.R. 355/02 e asseverata da attestazione

rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei

Vigili del Fuoco.

In caso di ristrutturazione totale o parziale dell’impianto, su domanda dell’interessato

corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato,

attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali,

stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché

delle norme regionali in materia, il Comune rilascia l’autorizzazione all’esercizio

provvisorio.

Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento

anticipato presso le competenti amministrazioni.

Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

 
Altre specifiche o informazioni Contribuzione a carico del richiedente- Marche da bollo del valore corrente, sull’istanza e sull’atto autorizzativo finale.- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica

come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l’attivita specifica

- Autorizzazione al nuovo impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico

- Autorizzazione alla modifica di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Autorizzazione al subingresso in impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Autorizzazione al trasferimento di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Comunicazione di sospensione esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico per un periodo non superiore a 6 mesi

- Autorizzazione alla sospensione di esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico per un periodo superiore a 6 mesi

- Collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico incompatibili

Di carattere generale

- Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di II classe, voce B29 “Idrocarburi - servizi stradali di distribuzione” di cui al D.M. 5/09/94

- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attivita n. 18 “Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazionead uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio” di cui al D.M. 16/02/82 “Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed aicontrolli di prevenzione incendi - art. 4 della L. del 26 luglio 1965, n. 966

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformita edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio e subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell?edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l’edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]

 

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